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Decreto legislativo 29/1993

Art. 60 — Orario di servizio e orario di lavoro

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/60parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 60. Orario di servizio e orario di lavoro 1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. 2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio.

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