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Decreto legislativo 29/1993

Art. 49 — Trattamento economico

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/49parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 49. Trattamento economico 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttivita' individuale ed a quella collettiva, ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente. 4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti economici accessori.

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