Decreto legislativo 29/1993
Art. 47 — Rappresentativita' sindacale
Art. 47. Rappresentativita' sindacale 1. La maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 396/11 — Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 47.
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 44, comma 4) la modifica dell'art. 47-bis, comma 6.
Inserisce · 1
- D.lgs 396/11 — Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione dell'art. 47-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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