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Decreto legislativo 29/1993

Art. 43 — Assunzione e sede di prima destinazione

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/43parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 43. Assunzione e sede di prima destinazione 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 2. Il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.

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