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Decreto legislativo 29/1993

Art. 40 — Concorsi circoscrizionali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/40parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 40. Concorsi circoscrizionali 1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalita' previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalita', salva la facolta' di partecipazione per tutti i cittadini. 2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in piu' sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali.

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