Decreto legislativo 29/1993
Art. 4 — Potere di organizzazione
Art. 4. Potere di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. Gli atti relativi ai rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno. 3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita', ai sensi degli articoli 17 e 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, i regolamenti e gli atti amministrativi adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 396/11 — Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 3.
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 4.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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