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Decreto legislativo 29/1993

Art. 37 — Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/37parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 37. Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea 1. I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Nota all'art. 37: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 23.

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