Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 29/1993Art. 30
Decreto legislativo 29/1993

Art. 30 — Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/30parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 30. Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, pre- via informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 29/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 29 Art. 31 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.