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Decreto legislativo 29/1993

Art. 24 — Trattamento economico

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/24parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 24. Trattamento economico 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prev- edendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

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