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Decreto legislativo 29/1993

Art. 17 — Funzioni di direzione del dirigente

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/17parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 17. Funzioni di direzione del dirigente 1. Al dirigente competono: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico- statistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' alla articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

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