Decreto legislativo 29/1993
Art. 13 — Amministrazioni destinatarie
Art. 13. Amministrazioni destinatarie 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 13.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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