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Decreto legislativo 29/1993

Art. 11 — Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/11parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego: "Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttivita' nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. 2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia; b) soppresso; c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. 3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici. 4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una deroga al limite predetto. 6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione e' effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in ogni caso la pubblicita' del reclutamento. 7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura. 8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali. 9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, pre- via verifica di funzionalita', del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate. 10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti. 11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati. 12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti". - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): "Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e per il 30 per cento ai progetti-pilota. 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi: a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale; f) tutela e recupero del patrimonio artistico. 4. I predetti progetti dovranno contenere: a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui; b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttivita' con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attivita'; c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati: d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici. 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttivita' ex art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico- scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra' comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti, sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5".

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