Decreto legislativo 546/1992
Art. 74 — Controversie pendenti davanti alla corte d'appello
Art. 74. Controversie pendenti davanti alla corte d'appello 1. Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. 2. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 546/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.