Decreto legislativo 546/1992
Art. 69 — Condanna dell'ufficio al rimborso
Art. 69. Condanna dell'ufficio al rimborso 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2. Nota all'art. 69: - Si riporta il testo dell'art. 475 del codice di procedura civile: "Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione in calce della persona alla quale e' spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 69, comma 5.
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