Decreto legislativo 546/1992
Art. 6 — Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie
Art. 6. Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie 1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili. 2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti. 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, rubrica, commi 1 e 3.
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