Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 546/1992Art. 54
Decreto legislativo 546/1992

Art. 54 — Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/54parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 54. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 546/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.