Decreto legislativo 546/1992
Art. 4 — Competenza per territorio
Art. 4. Competenza per territorio 1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia e' proposta nei confronti di un centro di servizio e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 3
- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 28, comma 2) la modifica dell'art. 4.
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 2) la modifica dell'art. 4-bis, comma 1.
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, commi 1 e 2.
Inserisce · 1
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 4-bis.
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