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Decreto legislativo 546/1992

Art. 39 — Sospensione del processo

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/39parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 39. Sospensione del processo 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

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