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Decreto legislativo 546/1992

Art. 27 — Esame preliminare del ricorso

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/27parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 27. Esame preliminare del ricorso 1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita nei casi espressamente previsti, se manifesta. 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

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