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Decreto legislativo 546/1992

Art. 25 — Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/25parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 25. Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte 1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. I richiedenti diversi dall'ufficio tributario devono corrispondere le spese del rilascio delle copie mediante applicazione e annullamento da parte della segreteria di marche da bollo nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio. 3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

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