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Decreto legislativo 546/1992

Art. 10 — Le parti

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/10parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 10. Le parti 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio e' un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

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