Decreto legislativo 545/1992
Art. 4 — I giudici delle commissioni tributarie provinciali
Art. 4. I giudici delle commissioni tributarie provinciali 1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita'; g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento; h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5; i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.
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Modifica · 5
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 39, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera a).
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190), ha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 4-ter, comma 2-bis.
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoconvertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100) ha disposto (con l'art. 24, comma 2-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 4-quinq…
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 4.
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n. 52).
Abroga · 1
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere c) ed e); convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190), ha …
Inserisce · 2
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 4-ter.
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) l'introduzione dell'art. 4-bis.
Sostituisce · 1
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