Decreto legislativo 545/1992
Art. 28 — Scioglimento del consiglio di presidenza
Art. 28. Scioglimento del consiglio di presidenza 1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
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