Decreto legislativo 545/1992
Art. 17 — Composizione
Art. 17. Composizione 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da tre presidenti di commissione o di sezione, di cui almeno uno presidente di commissione tributaria regionale, e da tre giudici delle commissioni tributarie, di cui almeno uno componente di commissione tributaria regionale. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. E' eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
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- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176), ha disposto (con l'art. 6, comma 21-septies) la modifica dell'art. 17, comma 3.
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 39, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 17, comma 2-bis.
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 17, commi 2 e 3.
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