Decreto legislativo 545/1992
Art. 10 — Giuramento
Art. 10. Giuramento 1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". 2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. 3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissine tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. 4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. 5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4.
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