Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 502/1992Art. 16
Decreto legislativo 502/1992

Art. 16 — Formazione

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/30/502/art/16parte di Decreto legislativo 502/1992
Art. 16. Formazione 1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 502/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.