Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 481/1992Art. 47
Decreto legislativo 481/1992

Art. 47 — Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/14/481/art/47parte di Decreto legislativo 481/1992
Art. 47. Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale 1. I provvedimenti aventi carattere generale, emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto, sono pubblicati nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 481/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.