Decreto legislativo 481/1992
Art. 34 — Procedura sanzionatoria
Art. 34. Procedura sanzionatoria 1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative. 2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto e' pubblicato, per estratto, nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria. 3. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. 4. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti. 5. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 6. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel "Bollettino" indicato al comma 2. 7. Ovunque sia richiamato l'art. 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 34.
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