Decreto legislativo 481/1992
Art. 25 — Fusioni e scissioni
Art. 25. Fusioni e scissioni 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. 2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 25.
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