Decreto legislativo 481/1992
Art. 18 — Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali
Art. 18. Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali 1. L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali). - 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote. 3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 18.
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