Decreto legislativo 480/1992
Art. 94 — 1
Art. 94. 1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, adotta le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981, concernente l'albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei marchi d'impresa. Fino alla formazione di tale albo, il mandato puo' essere conferito a chiunque.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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