Decreto legislativo 480/1992
Art. 86 — 1
Art. 86. 1. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione: "Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi", oppure "Ufficio centrale brevetti" oppure "Ufficio centrale dei brevetti" oppure "Ufficio centrale", essa deve essere sostituita dalla seguente: "Ufficio italiano brevetti e marchi". Nota al capo V (articoli 84-86): - Il R.D. n. 1127/1939 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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