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Decreto legislativo 480/1992

Art. 56 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/56parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 56. 1. L'art. 60 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 60. - 1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. 2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata. 3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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