Decreto legislativo 480/1992
Art. 46 — 1
Art. 46. 1. Nel comma primo dell'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "italiano brevetti e marchi". 2. Il n. 1) dello stesso comma e' sostituito dal seguente: "1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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