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Decreto legislativo 480/1992

Art. 4 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/4parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 4. 1. L'art. 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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