Decreto legislativo 480/1992
Art. 37 — 1
Art. 37. 1. L'art. 40 del regio deceto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'interpretazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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