Decreto legislativo 480/1992
Art. 33 — 1
Art. 33. 1. L'art. 36 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. La registrazione del marchio d'impresa e' soggetta alle segunti tasse: a) tassa di domanda di prima registrazione; b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni; c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale. 2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre la tassa stabilita dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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