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Decreto legislativo 480/1992

Art. 28 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/28parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 28. 1. L'art. 28 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - 1. Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di primo deposito, che avra' effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione. 2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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