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Decreto legislativo 480/1992

Art. 2 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/2parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 2. 1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 1- bis . - 1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva. 2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunita' Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.".

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