Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 480/1992Art. 18
Decreto legislativo 480/1992

Art. 18 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/18parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 18. 1. L'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16: a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon cos- tume; b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto; d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione; e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi; f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 480/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.