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Decreto legislativo 480/1992

Art. 13 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/13parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 13. 1. L'art. 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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