Decreto legislativo 480/1992
Art. 10 — 1
Art. 10. 1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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