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Decreto legislativo 277/1991

Art. 7 — Obblighi del medico competente

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/7parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 7. Obblighi del medico competente 1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, e' accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro. 2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneita' specifica al lavoro. 3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale. 4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti. 5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona. 6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

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