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Decreto legislativo 277/1991

Art. 57 — Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/57parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 57. Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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