Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 277/1991Art. 55
Decreto legislativo 277/1991

Art. 55 — Esercizio dell'attivita' di medico competente

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/55parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 55. Esercizio dell'attivita' di medico competente 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanita' territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni. 3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 277/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.