Decreto legislativo 277/1991
Art. 48 — Deroghe per situazioni lavorative particolari
Art. 48. Deroghe per situazioni lavorative particolari 1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe: a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43; b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non e' possibile evitare tale rischio con altri mezzi. 2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per cio' che attiene alle attivita' estrattive, e comprendono: a) per i casi di cui al comma 1, lettera a): 1) la descrizione dell'attivita' lavorativa; 2) le misure preventive e protettive previste; 3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare; 4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati; b) per i casi di cui al comma 1, lettera b): 1. la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione; 2. le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo; 3. l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 4. la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), e' condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente. 4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attivita' estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6. 5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunita' europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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