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Decreto legislativo 277/1991

Art. 44 — Controllo sanitario

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/44parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 44. Controllo sanitario 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario. 2. Detto controllo comprende: a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneita' dei lavoratori; b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita' acustica individuale. La prima di tali visite e' effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. 3. La frequenza delle visite successive e' stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 43 e 47. 4. Il controllo sanitario e' esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunita', anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi. 5. Il datore di lavoro, in conformita' al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative. 6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.

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