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Decreto legislativo 277/1991

Art. 42 — Informazione e formazione

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/42parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 42. Informazione e formazione 1. Nelle attivita' che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su: a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme; c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne e' previsto l'uso e le modalita' di uso a norma dell'art. 43; e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente; f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40. 2. Se le suddette attivita' comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresi' un'adeguata formazione su: a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito; b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.

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