Decreto legislativo 277/1991
Art. 37 — Attivita' vietate
Art. 37. Attivita' vietate 1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 sono vietate le attivita' che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densita' (inferiore a 1 g/cm(Elevato al Cubo)) che contengono amianto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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