Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 277/1991Art. 26
Decreto legislativo 277/1991

Art. 26 — Informazione dei lavoratori

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/26parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 26. Informazione dei lavoratori 1. Nelle attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare; c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione. 2. Nelle attivita' che comportano le condizioni di esposizione in- dicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione e' ripetuta con periodicita' annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 277/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.